LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401
Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero
G.U. n. 302 del 29 dicembre 1990 - PARTE PRIMA
Art. 1. (Denominazioni). 1. Nella presente legge per Ministro, Ministero,
Direzione Generale e Istituti si intendono rispettivamente il Ministro ed
il Ministero degli affari esteri, la Direzione generale per le relazioni
culturali del Ministero degli affari esteri e gli Istituti italiani di cultura
all'estero.
Art. 2. (Finalità).
- La Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della
lingua italiane, per contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e
della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro dei rapporti che l'Italia
intrattiene con gli altri Stati.
- Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri
e delle singole Amministrazioni dello Stato quali risultano dalle leggi vigenti,
il Ministero ha la responsabilità istituzionale del perseguimento delle
predette finalità.
Art. 3. (Funzioni del Ministero). 1. Il Ministero:
a) definisce gli accordi per gli scambi e la cooperazione culturale con gli
altri Stati e ne cura l'attuazione, di concerto, per le materie di rispettiva
competenza in conformità alla normativa vigente, con le altre
Amministrazioni dello Stato;
b) persegue le finalità di cui all'articolo 2 promuovendo il
coordinamento tra Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici,
fatta salva l'autonomia delle università e delle altre istituzioni
culturali e scientifiche, ai sensi delle vigenti leggi, ed assicura loro
la necessaria assistenza tecnica;
c) coordina la partecipazione di associazioni, fondazioni e privati alla
realizzazione delle iniziative pubbliche effettuate ai sensi della presente
legge. Il Ministero può svolgere altresì funzioni di orientamento
e di assistenza per le iniziative promosse da associazioni, fondazioni e
privati nel quadro delle finalità della presente legge;
d) provvede, con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 7,
alla istituzione ed alla eventuale soppressione degli Istituti nei
confronti dei quali svolge, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e
gli uffici consolari, in conformità a quanto previsto nella presente
legge e nel quadro dei rapporti politico-diplomatici che l'Italia ha con
gli altri Stati, funzioni di indirizzo e di vigilanza; indìce conferenze
periodiche generali e per aree geografiche dei direttori degli Istituti e del
personale addetto;
e) definisce obiettivi ed indirizzi relativi alla promozione e alla diffusione
della cultura e della lingua italiane all'estero, sentita la Commissione di cui
all'articolo 4, alla quale sottopone anche i progetti proposti in materia
ai sensi dell'articolo 6 da associazioni, fondazioni e privati;
f) cura la raccolta, la memorizzazione e la diffusione dei dati relativi alla
vita culturale italiana nelle sue verie espressioni e manifestazioni, avvalendosi
anche di tutte le informazioni che Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni
pubblici sono tenuti a tal fine a trasmettergli, nonché di quelle
fornite da associazioni, fondazioni e privati;
g) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta
ai sensi della presente legge, unitamente al rapporto predisposto dalla
Commissione di cui all'articolo 4, ai sensi della lettera e) del comma 2
dello stesso articolo 4.
Art. 4. (Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero).
- E' istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione
della cultura italiana all'estero.
- La Commissione:
a) propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione
all'estero della cultura e della lingua italiane e per lo sviluppo della
cooperazione culturale internazionale;
b) esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal
Ministero, da altre Anuninistrazioni dello Stato, da Regioni e da enti ed
istituzioni pubblici, nonché sulle iniziative proposte ai sensi
del comma 1 dell'articolo 6, da associazioni, fondazioni e privati, e sulle
convenzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;
c)formula proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento
a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate da una
forte presenza delle comunità italiane;
d) collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle
conferenze periodiche degli Istituti, di cui alla lettera d) del comma 1
dell'articolo 3;
e) predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalità
di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3, un rapporto
sull'attività svolta avvalendosi delle informazioni e documentazioni
messe a disposizione dalla Direzione Generale e di ogni altro materiale utile.
Art. 5. (Composizione, durata ed ordinamento della Commissione).
- La Commissione è nominata con decreto del Ministro, dura in
carica 3 anni ed è composta da:
a) il Ministro o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che la
presiede;
b) tre eminenti personalità scelte dal presidente del Consiglio
dei ministri fra artisti, scrittori, scienziati, critici, giornalisti,
operatori culturali, dirigenti di grandi istituzioni culturali pubbliche e
private;
c) dieci personalità del mondo culturale e scientifico,
delle quali due designate dalla Accademia dei Lincei, due dal Consiglio
nazionale delle ricerche, due dal Consiglio universitario nazionale, due
dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, due dal Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali;
d) due rappresentanti designati dal Consiglio generale degli italiani
all'estero;
e) due rappresentanti designati dalla Conferenza pennanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
f) il Direttore generale per le relazioni culturali del Ministero, o un
suo delegato, ed il Direttore generale dell'emigrazione e degli affari
sociali del Ministero, o un suo delegato;
g) il Capo del dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri, o un suo delegato;
h) il Direttore generale per gli scambi culturali del Ministero della
Pubblica istruzione, o un suo delegato;
i) il Direttore generale del Dipartimento competente per le relazioni
internazionali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, o un suo delegato;
l) il Direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e
dello spettacolo, o un suo delegato;
m) il Direttore dell'ufficio centrale per i beni ambientali,
architettonici, archeologici, artistici e storici del Ministero per i beni
culturali e ambientali, o un suo delegato;
n) un rappresentante della RAI-Radio-televisione italiana designato dal
Consiglio di amministrazione;
o) il Presidente della società Dante Alighieri, o un suo delegato.
- La Commissione adotta entro 30 giorni dalla propria costituzione un
regolamento interno che prevede l'articolazione in gruppi di lavoro.
Dispone di una segreteria tecnica, alla quale provvede la Direzione generale.
- La Commissione elegge un vice-presidente tra i membri di cui alle lettere
b) e c) del comma 1, ed un ufficio di presidenza, composto secondo le norme del
proprio regolamento interno. La Commissione si riunisce in sessione plenaria
non meno di tre volte ogni anno.
Art. 6. (Partecipazione dei privati alla promozione della cultura e della
lingua italiane all'estero).
- Associazioni, fondazioni e privati possono presentare
al Ministero proposte di collaborazione alle iniziative pubbliche realizzate
nel perseguimento delle finalità della presente legge.
- Il Ministero può, previa intesa con il Ministero del tesoro
ed acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, stipulare
convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 del presente
articolo, per la realizzazione delle attività contemplate dalla
presente legge.
Art. 7. (Istituti).
- Gli Istituti attendono a compiti di promozione e diffusione della cultura
e della lingua italiane negli Stati nei quali hanno sede.
- Gli Istituti, per il perseguimento delle finalità di cui alla
presente legge, sono dotati, nel quadro della funzione di indirizzo e di
vigilanza di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, di
autonomia operativa e finanziaria; la loro gestione finanziaria è
soggetta sulla base dei bilanci annuali, al controllo consuntivo della
Corte dei conti.
- I criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli Istituti
sono stabiliti in un regolamento emanato con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
per la funzione pubblica. Tale regolamento disciplina anche le modalità
della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti,
fermo restando l'obbligo per gli Istituti stessi di trasmettere annualmente ai
Ministeri degli affari esteri e del tesoro, tramite la rappresentanza diplomatica
o l'ufficio consolare competente, un conto consuntivo, corredato di una
relazione sull'attività svolta.
- Il Ministro assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun
Istituto, a tale fine ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio.
- Gli Istituti sono istituiti nelle capitali e nelle principali
città degli Stati con i quali l'Italia intrattiene relazioni
diplomatiche. Essi sono istituiti o soppressi con decreto del Ministro,
nei limiti delle risorse finanziarie previste nell'apposito
capitolo di bilancio del Ministero.
- Per specifiche attività o settori di studio e di ricerca,
e comunque per finalità di promozione culturale, ivi incluse
quelle dell'insegnamento della lingua italiana, gli Istituti possono creare,
previa autorizzazione del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentita l'autorità diplomatica competente per territorio, proprie
sezioni distaccate, le cui spese di funzionamento ed il cui personale
sono a carico degli Istituti fondatori. I capi delle sezioni sono nominati
dai direttori degli Istituti tra gli addetti agli Istituti stessi, di cui
alla tabella A allegata alla presente legge. Della gestione finanziaria
e patrimoniale rispondono i direttori degli Istituti fondatori.
- Presso ogni Istituto è istituito un fondo scorta per
l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al funzionamento
dell'Istituto stesso, il cui ammontare iniziale è disposto con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate
le esigenze degli Istituti interessati, anche sulla base dei consuntivi
presentati negli anni precedenti. A carico delle disponibilità
iscritte al capitolo 2652 dello stato di previsione del Ministero per
l'anno finnanziario 1991 - disponibilità che vengono all'uopo aumentate,
nel solo anno 1991, di lire 450 milioni - viene costituito il predetto
fondo scorta, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero denominato: "Fondo a disposizione per le spese necessarie al
funzionamento ed all'attività degli Istituti di cultura".
Le modolità di gestione dei fondi scorta e del loro adeguamento mediante
utilizzo delle entrate ordinarie degli Istituti verranno disciplinate dal
regolamento di cui al comma 3 del presente articolo.
Art. 8. (Funzioni degli Istituti)
a) stabiliscono contatti con istituzioni, enti e personalità del mondo culturale e scientifico del paese ospitante e favoriscono le proposte e i progetti per la conoscenza della cultura e della realtà italiane o comunque
finalizzati alla collaborazione culturale e scientifica;
b) forniscono la documentazione e l'informazione sulla vita culturale italiana e sulle relative istituzioni;
c) promuovono iniziative, manifestazioni culturali e mostre;
d) sostengono iniziative per lo sviluppo culturale delle comunità italiane all'estero, per favorire sia la loro integrazione nel paese ospitante che il rapporto culturale con la patria d'origine;
e) assicurano collaborazione a studiosi e studenti italiani nella loro attività di ricerca e di studio all'estero;
f) promuovono e favoriscono iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero, avvalendosi anche della collaborazione dei lettori d'italiano presso le università del paese ospitante, e delle università italiane
che svolgono specifiche attività didattiche e scientifiche connesse con le finalità del presente articolo.
Art. 9. (Comitati di collaborazione culturale)
- Presso gli Istituti possono essere costituiti Comitati di collaborazione culturale per contribuire alle attività degli Istituti stessi.
- Sono chiamati a far parte dei Comitati, a titolo onorario, esponenti culturali dei paesi ospitanti particolarmente esperti o interessati alla cultura italiana, nonché esponenti qualificati delle comunità di origine
italiana.
- Le proposte per la costituzione dei Comitati e per la nomina dei loro membri sono formulate dai direttori degli Istituti e sottoposte all'approvazione delle autorità diplomatiche competenti per territorio.
Art. 10. (Dotazioni degli Istituti). 1. Gli Istituti sono dotati di strutture adeguate ai compiti ad essi conferiti ed in particolare di servizi informatizzati di documentazione, atti a soddisfare le richieste di informazioni
concernenti l'Italia, nonché a fornire consulenza a studiosi, ricercatori, studenti, operatori culturali italiani e stranieri.
Art. 11. (Area della promozione culturale e ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero del personale del Ministero).
- Le dotazioni organiche dei livelli IX, VIII e VII delle qualifiche funzionali, con i correlativi contingenti dei profili professionali individuati ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312 riferiti al personale del
Ministero, sono incrementate rispettivamente di 30, 60 e 160 unità per l'esercizio di attività ascrivibili all'area della promozione culturale dello stesso Ministero, secondo quanto previsto dall'allegata tabella A.
L'individuazione degli specifici profili professionali avviene ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
- E' istituito il ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero, con le dotazioni organiche di cui all'allegata tabella B.
- Al personale di cui al presente articolo compete il trattamento economico all'estero di cui all'allegata tabella C.
Art. 12. (Reclutamento del personale dell'area della promozione culturale e del ruolo degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero).
- L'accesso alle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale e al ruolo degli esperti di cui all'articolo 11, avviene in conformità alla normativa vigente per il personale di analogo livello e qualifica del
Ministero.
- Il Ministero, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, promuove, anche per il tramite dell'Istituto diplomatico, l'organizzazione di corsi di formazione, preparatori ai concorsi, in collaborazione con istituzioni
di livello universitario o postuniversitario o con enti specializzati in settori della promozione culturale o della cooperazione internazionale; organizza altresì sempre per il tramite dell'Istituto diplomatico, corsi di formazione e
di aggiornamento professionale, subito dopo l'accesso ai ruoli o prima delle successive destinazioni all'estero.
- I titoli di studio nonché i requisiti linguistici e culturali per l'accesso ai concorsi sono definiti con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere della Commissione di
cui all'articolo 4.
- Le modalità concernenti lo svolgimento del concorso, la forma delle prove, le materie d'esame, la composizione delle commissioni giudicatrici e la formazione delle graduatorie sono definite con decreto del Ministro, emanato di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
Art. 13. (Servizio in Italia e all'estero del personale dell'area della promozione culturale).
- Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio all'estero o in Italia. Nel primo caso è assegnato agli Istituti, con funzioni di direttore di Istituto di cultura o di addetto agli Istituti di cultura; nel
secondo caso è assegnato alla Direzione generale.
- In materia di avvicendamento si applicano le disposizioni previste per il personale delle qualifiche
funzionali del Ministero, salvo quanto disposto nei commi 3 e 4.
- Il personale in servizio presso gli Istituti non può rimanere all'estero più di otto anni consecutivi, né essere trasferito prima che siano trascorsi tre anni. I direttori non possono permanere nella stessa
sede più di sei anni consecutivi.
- Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il servizio in Italia non può avere durata inferiore a due anni e superiore a quattro anni. Tale servizio può essere svolto anche in posizione di comando presso università,
istituzioni culturali pubbliche, enti di ricerca e altre Amministrazioni dello Stato che svolgano attività connesse con le finalità della presente legge.
Art. 14. (Direttori degli Istituti e incarichi speciali)
- I direttori degli Istituti sono nominati dal Ministro fra il personale dei livelli IX e VIII appartenente all'area della promozione culturale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4.
- La funzione di direttore di Istituto può essere conferita anche agli esperti del ruolo dirigenziale di cui al comma 2 dell'articolo 11.
- La nomina e la destinazione dei direttori degli Istituti sono disposte con decreto del Ministro, su proposta del direttore generale per le relazioni culturali, anche sulla base delle competenze relative all'area geografica di
destinazione e delle aspirazioni espresse dall'interessato.
- In ogni Istituto l'addetto con maggiore anzianità di servizio esercita le funzioni vicarie del direttore ed espleta ogni altra attribuzione a lui delegata.
- In caso di temporanea mancanza del direttore titolare, le relative funzioni sono affidate dalla Direzione generale ad un addetto, tenendo conto delle specifiche competenze e dell'anzianità di servizio.
- La funzione di direttore può essere altresì conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione
culturale, con le procedure di cui all'articolo 168 del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge. Le nomine,
di durata biennale, rinnovabili per una pari durata una sola volta, potranno essere effettuate entro il limite massimo di dieci unità con le modalità di destinazione e con il trattamento economico stabiliti dall'articolo 168
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni.
- Nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le stesse procedure e con lo stesso trattamento economico di cui al comma 6 può altresì essere conferito a persone di elevata competenza e
prestigio culturale, entro il limite massimo di 10 unità, e per un periodo massimo di due anni rinnovabili una sola volta, l'incarico speciale per la realizzazione di progetti specifici da attuare con la collaborazione degli Istituti
stessi.
- Il personale di cui ai commi 6 e 7 è aggiuntivo a quello degli organici di cui alle allegate tabelle A e B ed a quello previsto dall'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive
modificazioni.
Art. 15. (Funzioni del direttore dell'Istituto).
- Il direttore rappresenta l'Istituto, mantiene i rapporti con le istituzioni e le personalità culturali del Paese ospitante, ed è il responsabile delle attività culturali svolte dell'Istituto stesso, di cui programma
e coordina le attività e i servizi, nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza di cui all'articolo 3.
- In particolare:
a) mantiene il rapporto con la rappresentanza diplomatica e con l'ufficio consolare competente ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, nonché dell'articolo 7;
b) predispone annualmente il programma di attività e promuove le iniziative e le manifestazioni atte a rappresentare la ricchezza e l'attualità della cultura italiana nelle sue varie espressioni;
c) assicura adeguate e specifiche iniziative linguistiche e culturali, con particolare riferimento alle comunità italiane;
d) provvede all'organizzazione dei servizi e alla direzione del personale, alla gestione finanziaria dell'Istituto ed all'amministrazione dei beni patrimoniali in dotazione;
e) predispone un rapporto annuale sull'attività svolta, che invia alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente;
f) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone annualmente al Ministero, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente secondo quanto disposto dall'articolo 7.
Art. 16. (Personale comandato o collocato fuori ruolo).
- Per le esigenze degli Istituti e dei servizi della Direzione generale, compreso il funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 5, il Ministero può avvalersi, in posizione di comando o collocamento fuori
ruolo, di personale dipendente da altre Amministrazioni dello Stato, da università e da enti pubblici non economici, che sia in possesso di specifiche qualifiche e titoli rispondenti alle finalità della presente legge, in
numero non superiore a cinque per il servizio al Ministero e dieci per il servizio all'estero.
- Al personale di cui al comma 1 da destinare all'estero si applicano le procedure ed il trattamento economico di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; esso si
aggiunge al personale previsto dal predetto articolo 168.
Art. 17. (Personale a contratto).
- Gli Istituti, per lo svolgimento delle proprie attività e previa autorizzazione del Ministero, possono assumere personale a contratto, anche di cittadinanza non italiana, entro il limite massimo di 450 unità, da adibire a
mansioni di concetto, esecutive e ausiliarie. Detto contingente sostituisce quello di cui all'articolo 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604, limitatamente alla parte di esso destinata agli Istituti di cultura.
- Per ulteriori, specifiche esigenze gli Istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci.
Art. 18. (Specialisti). 1. La Direzione generale e gli Istituti possono stipulare convenzioni per l'acquisizione di consulenze da parte di specialisti, nei casi in cui l'assolvimento dei compiti della Commissione di cui all'articolo
4, il programma annuale di attività degli Istituti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 15, o particolari iniziative richiedano competenze specifiche, non reperibili presso il personale di ruolo, per il tempo necessario
allo svolgimento di tali programmi ed iniziative e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Art. 19. (Inquadramento del personale in servizio all'estero - diposizioni transitorie).
- Il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che alla data del 15 dicembre 1990 prestava servizio all'estero con funzioni di direttore, vicedirettore o addetto presso gli Istituti di cultura, è confermato senza
interruzioni in tale servizio all'estero per il periodo indicato nei commi 3, 4 e 9, fatti salvi il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o l'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1967, n. 215. In tale periodo le funzioni all'estero ed i corrispondenti assegni lordi continuano ad essere regolati dalla tabella annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967.
- Il personale di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni di entrata in vigore della presente legge, può presentare domanda per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale del Ministero.
L'inquadramento è effettuato mediante concorso riservato, per il IX, l'VIII e il VII livello, nel limite rispettivo di 20, 40 e 107 posti. Per i posti di IX livello potrà concorrere il personale inquadrato,
nell'Amministrazione di appartenenza in una qualifica non inferiorere all'VIII livello, nonché il personale dei ruoli delle università non inquadrato nelle qualifiche funzionali; per i posti dell'VIII livello potrà
concorrere, oltre al personale sopra indicato, quello inquadrato nella VII qualifica funzionale e che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di direttore o, da almeno due anni, di vice direttore; per i
posti di VII livello potrà in ogni caso, concorrere, oltre al personale sopra indicato, il personale di pari qualifica nell'Amministrazione di appartenenza e quello che svolge funzioni di addetto di Istituto di cultura.
- Il personale di cui al comma 1 che non ha presentato la domanda di inquadramento di cui al comma 2 è mantenuto in servizio all'estero fino al termine massimo previsto dagli articoli 7 e 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e
successive modificazioni, ed è successivamente restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza. Il personale la cui restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza era stata sospesa ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 234, e che non ha presentato la domanda di inquadramento di cui al comma 2 è restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
- Il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 2, che alla data del 15 dicembre 1990 svolgeva funzioni di direttore di Istituto e la cui restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza era stata sospesa ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 234, cessa da tali funzioni decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; a partire da tale termine, salvo che non abbia avanzato domanda di restituzione ai ruoli di provenienza o di
appartenenza, tale personale è collocato fuori ruolo presso il Ministero ai sensi dell'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, in eccedenza al contingente
previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 25 agosto 1982, n. 604, fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento di cui al comma 6. Qualora non inquadrato, il suddetto personale è restituito ai ruoli di
provenienza o di appartenenza. Il restante personale che ha presentato la domanda di cui al comma 2 è comunque mantenuto in servizio all'estero fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento di cui al comma 6.
- Il personale ispettive, direttivo e docente della scuola di cui ai commi precedenti restituito ai ruoli di provenienza, potrà essere utilizzato, a domanda, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica della
Pubblica istruzione, per svolgere attività di collaborazione in programmi di ricerca, o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenute di rilevante interesse per la scuola, tenendo conto delle specifiche competenze e
secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 14, comma 11, della legge 20 maggio 1982, n. 270.
- All'inquadramento di cui al comma 2 provvede il Ministro, con decreto emanato di concerto con il Ministro del Dicastero cui appartiene il personale interessato, con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica,
sulla base di graduatorie formate da un'apposita commissione entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione è costituita con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla predetta data ed
è composta da:
a) un docente universitario di prima fascia, che la presiede;
b) un consigliere di Stato;
c) cinque funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparato, dei quali due appartenenti al Ministero, uno alla direzione degli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione, uno al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed uno al Ministero per i beni culturali ed ambientali;
d) un docente universitario che abbia svolto o svolga funzioni di direttore di Istituto.
- La commissione, previa determinazione dei criteri, giudica i candidati sulla base dei titoli culturali e di servizio posseduti, con particolare riferimento al servizio prestato all'estero, nonché di un colloquio volto ad
accertare la sussistenza dei requisiti di cultura e professionalità necessari per l'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dalle qualifiche funzionali nelle quali gli interessati richiedano l'inquadramento. Il calendario
delle prove è fissato dalla commissione; per il personale di cui al comma 4, tali prove avranno luogo dopo il decorso del termine di sei mesi di cui al comma stesso.
- La destinazione all'estero del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale è disposta dal Ministro secondo i criteri stabiliti dagli articoli 13 e 14. Per la destinazione presso
l'Amministrazione centrale o presso le istituzioni di cui al comma 4 dell'articolo 13, il Ministero predispone un piano di utilizzazione basato sul numero di anni di servizio comunque prestato all'estero, anche in altre istituzioni
scolastiche o culturali italiane e straniere, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 7 e 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni, assicurando peraltro la permanenza presso l'Amministrazione centrale di
almeno il 20 per cento del personale inquadrato ai sensi del comma 2 del presente articolo.
- Il personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato in servizio all'estero presso gli Istituti alla data della deliberazione della commissione di cui al comma 6, che ha presentato la domanda di cui al comma 2 e non è
inquadrato nelle qualifiche dell'area della promozione culturale del Ministero, può continuare, se è all'estero, a prestare servizio nella stessa sede fino al termine massimo previsto dagli articoli 7 e 18 della citata legge
n. 604 del 1982, e successive modificazioni, e comunque per tre mesi dalla data della deliberazione predetta; decorso tale terminene, è restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza. Per tale personale, le
funzioni all'estero ed i corrispondenti assegni mensili lordi restano regolati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.
- Il contingente stabilito in applicazione dell'articolo 4 della citata legge n. 604 del 1982, è ridotto di un numero pari alle unità di personale inquadrato, ai sensi e per gli effetti della presente legge, nelle dotazioni
organiche di cui all'allegata tabella A.
- Il personale di ruolo non docente delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria immesso in ruolo e mantenuto in servizio all'estero ai sensi degli articoli 14, 16 e 18 della citata legge n. 604 del 1982, e successive
modificazioni, e quello successivamente reclutato ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, possono continuare a prestare servizio negli Istituti fino alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente. Decorsi tali termini il
suddetto personale potrà, previe dimissioni dall'impiego di ruolo e su proposta del direttore dell'Istituto, corredata da conforme parere della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente per territorio, essere
assunto con un contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n. 604 del 1982, così come modificato dall'articolo 17 della presente legge, per mansioni corrispondenti a quelle per il quale era stato
destinato all'estero. Resta ferma in tal caso la normativa vigente in materia di cumulo di trattamento di quiescenza con la retribuzione derivante dal contratto di diritto privato. Tale personale a contratto è compreso nel
contingente di cui all'articolo 17 della presente legge. Al personale che non eserciterà tale facoltà è riservata, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'aliquota di posti
addizionale rispetto alla riserva prevista dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, stabilita nella misura del 10 per cento, nei concorsi pubblici banditi dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a qualifiche funzionali
ed ai profili professionali corrispondenti a quelli in cui il personale stesso è inquadrato.
- In attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 7 e della costituzione dei fondi di scorta di cui al comma 7 dello stesso articolo, la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti resta
regolata dalla normativa vigente. E' fatta salva la possibilità per gli Istituti di ricorrere, in tale periodo, su autorizzazione ministeriale, al credito bancario facendo gravare gli interessi passivi sul loro bilancio.
- Per il primo concorso pubblico per l'accesso alla VII qualifica funzionale dell'area culturale del Ministero degli affari esteri un'aliquota pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, sarà riservata al personale che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio di ruolo all'estero come lettore di lingua italiana.
Art. 20. (Interventi nel settore della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero).
- Ai fini di una più ampia promozione e diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, da svolgere di norma tramite gli Istituti, e per il potenziamento delle necessarie attrezzature, ivi compresa l'informatizzazione,
è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 7.000 milioni dal 1991 al 1994 e di lire 10.00 milioni a decorrere dal 1995.
- Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per le seguenti attività:
a) concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato
con profitto corsi di lingua e cultura italiana;
b) concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;
c) concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e
lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.
- Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica
concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale in materia, nonché per iniziative culturali intraprese nel quadro di accordi di collaborazione tra università italiane e straniere.
- Limitatamente agli stanziamenti di cui al comma 1, a valere sull'esercizio finanziario 1991, la spesa aggiuntiva potrà essere destinata anche alle opere di manutenzione e adattamento degli stabili demaniali ad uso di Istituti di
cultura.
- Ferme restando le competenze degli Istituti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro ed i Ministri competenti per materia, sono dettate le norme per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 2.
Art. 21. (Spese per le sedi di Istituti o di scuole italiane all'estero).
- E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da ripartire in cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1991, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di Istituti o di scuole
italiane all'estero. L'autorizzazione di spesa per gli anni 1991 e 1992 è di lire 600 milioni annui. La legge finanziaria provvede ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi ai sensi della lettera c) del comma 3
dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
- Per le speciali esigenze degli Istituti è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 2.000 milioni nel 1991 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinare a sedi degli Istituti stessi.
- Restano in vigore gli articoli 3, 4 e 5 della legge 22 luglio 1982, n. 473.
Art. 22. (Norme di rinvio).
- Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge si applicano, per il personale dell'area della promozione culturale del Ministero nonché del ruolo degli esperti di cui all'articolo 11, la normativa vigente
per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero e l'ordinamento di settore del Ministero stesso.
- Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge restano in vigore, per il personale in servizio presso le istituzioni culturali italiane e straniere all'estero diverso da quello dell'area della promozione culturale
del Ministero, le norme di cui al testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, alla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e le disposizioni, espressamente
rihiamate nel suddetto decreto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché la legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni.
Art. 23. (Abrogazione di disposizioni). 1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione agli Istituti del titolo I della legge 25
agosto 1982, n. 604, e delle successive modificazioni, salvo che per le destinazioni per le quali siano state già avviate le procedure previste dal terzultimo comma dell'articolo 1 della stessa legge.
Art. 24. (Copertura finanziaria)
- All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15.220 milioni per l'anno 1991 e in lire 20.029 milioni per l'anno 1992 si provvede:
a) quanto a lire 14.620 milioni per l'anno 1991 e a lire 19.429 milioni per l'anno 1992 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento: "Interventi per il Ministero degli affari esteri, ivi compreso il
riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero" iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990;
b) quanto a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento "Acquisto immobili per Istituti di cultura ed istituzioni scolastiche" iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Art. 25. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addì 22 dicembre 1990
COSSIGA
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Vassalli
TABELLA A
(articolo 11, comma 1)
Funzioni all'estero del personale dell'area della promozione culturale delle qualifiche funzionali del Ministero
Qualifica funzionale |
Dotazione |
Funzione |
IX Livello |
30 |
Direttore di Istituto di cultura |
VIII Livello |
60 |
Direttore di Istituto di cultura
Addetto agli Istituti di cultura |
VII Livello |
160 |
Addetto agli Istituti di cultura |
TABELLA B
(articolo 11, comma 2)
Ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero
Qualifica |
Posti qualifica |
Dirigente superiore |
4 |
Primo dirigente |
11 |
TABELLA C
(articolo 11, comma 3)
Indennità di servizio all'estero di cui agli articoli 170 e 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per il personale destinato agli Istituti di
cultura
Posto funzione |
Indennità mensile lorda
lire |
Coefficiente parziale |
Direttore |
214.000 |
40,15 per cento |
Addetto |
118.000 |
55,15 per cento |